• Home
  • TU Bancario
  • Art. 83 TUB D. Lgs. 385/93 - Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

Art. 37 TUB D. Lgs. 385/93 ter - Costituzione del gruppo bancario cooperativo

La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia: a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis; b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo. 2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo. 3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1. 4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile. (1) (1) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 5, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49.




Leggi altri articoli in: TU Bancario
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto