Art. 37 TUB D. Lgs. 385/93 - Utili

Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge. 3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.




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