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  • Art. 69 TUB D. Lgs. 385/93 decies - Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni

Art. 48 TUB D. Lgs. 385/93 - Credito su pegno

Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.




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