Ai fini del presente capo: a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23; b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; (1) b-bis) per 'di partecipazione finanziaria mista' si intendono le società di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici. 1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica. (1) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 23, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.