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  • Art. 69 TUB D. Lgs. 385/93 decies - Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni

Art. 64 TUB D. Lgs. 385/93 - Albo

Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata. 3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. 4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.




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