Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e dell’insolvenza. (2) 2. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE. (1) (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. (2) Comma così modificato dall’art. 369, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. L’art. 369, comma 3, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che il comma così modificato si applichi agli accordi previsti dal Capo 02-I del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione approvati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.