Art. 69 TUB D. Lgs. 385/93 vicies semel - Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza

Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle società capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell'articolo 70. 2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca o della capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. 3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza di una banca o di una società capogruppo di un gruppo bancario. 4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della banca o della società capogruppo. 5. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui agli articoli 70 e 98. 6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione. (1) (1) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 13, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.




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