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  • Art. 130 TUB D. Lgs. 385/93 - Abusiva attività di raccolta del risparmio

Art. 75 TUB D. Lgs. 385/93 bis - Commissari in temporaneo affiancamento

La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, può nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. (1) (1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 20, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.




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