I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso. (1) (1) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 6, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30.