• Home
  • TU Bancario
  • Art. 97 TUB D. Lgs. 385/93 - Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria

Art. 97 TUB D. Lgs. 385/93 - Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della società. (1) 2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 81, comma 2. 3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione. (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 43, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.




Leggi altri articoli in: TU Bancario