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  • Art. 103 TU edilizia - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche

Art. 121 TU edilizia - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo. (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 17). Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248. Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.  




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