Art. 59 TU edilizia - Laboratori

Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:  a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura; b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; (1) b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. (1) 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:  a) prove sui materiali da costruzione; b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;  c) prove di laboratorio su terre e rocce. (2) 3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità. (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20). (1) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166. (2) Comma modificato dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e dall'art. 45, comma 2, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, comma 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.  




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