Art. 60 TU edilizia - Emanazione di norme tecniche

Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo. (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)  




Leggi altri articoli in: Testo Unico Edilizia
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto