Art. 72 TU edilizia - Omessa denuncia dei lavori

Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro. (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14). (1) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.  




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