Art. 91 TU edilizia - Riparazioni

Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli. 2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83. (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 15).




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