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  • Art. 243 quater tuel - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione

Art. 11 tuel - Difensore civico

Lo statuto comunale (1) e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. 2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. 3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127. (1) L’art. 2, co. 186, lett. a), L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha soppresso la figura del difensore civico comunale. (2) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.




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