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Art. 113 bis tuel - Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale

Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. (3) 2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 4. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. (4). 5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio. (1) Articolo inserito dall’art. 35, co. 15, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e successivamente dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 272 del 27 luglio 2004. (2) La parola: “industriale” è stata sostituita dalla parola: “economica” dall’art. 14, co. 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326. La Corte costituzionale, con sentenza n. 272 del 27 luglio 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269. (3) Lettera sostituita dall’art. 14, co. 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella L. 30 novembre 2003, n. 326. La Corte costituzionale, con sentenza n. 272 del 27 luglio 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326. (4) Comma abrogato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326. (5) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.




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