Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti. 2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione annuale (1) sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni. (1) L’originaria parola: “semestrale” è stata così sostituita dall’art. 1-bis, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito con modificazioni, nella L. 20 maggio 2003, n. 116. (2) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.