Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio (5) di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (6), riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. (3) 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario. 3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. 4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione: a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria; b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale. 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo. 8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (4) (1) Articolo modificato dall'art. 2-quater, comma 6, lett. a), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189, e, successivamente, così sostituito dall’art. 74, comma 1, n. 5), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. (2) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. (3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 510, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015. (4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 510, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015. (5) Per la proroga del presente termine vedi l'art. unico, comma 1, D.M. 3 luglio 2015 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.M. 28 ottobre 2015. (6) Il presente termine è stato: - per l'anno 2001, differito al 28 febbraio 2001 dall'art. 1, D.M. 21 dicembre 2000 e al 31 marzo 2001 dall'art. 1, D.M. 16 febbraio 2001; - per l'anno 2002, differito al 28 febbraio 2002 dall'art. 1, D.M. 20 dicembre 2001 e al 31 marzo 2002 dall'art. 1, D.M. 27 febbraio 2002; Testo unico degli enti locali - per l'anno 2003, differito al 31 marzo 2003 dall'art. 1, D.M. 19 dicembre 2002 e al 30 maggio 2003 dall'art. 1, comma 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2003, n. 116, e al 30 giugno 2003, limitatamente al comune di Lipari, dall'art. 9, O.P.C.M. 7 marzo 2003, n. 3266; - per l'anno 2004, differito al 31 marzo 2004 dall'art. 1, D.M. 23 dicembre 2003 e al 31 maggio 2004 dall'art. 1, D.L. 29 marzo 2004, n. 80; - per l'anno 2005, prorogato al 31 marzo 2005 dall'art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° marzo 2005, n. 26 e al 31 maggio 2005 dall'art. 1, comma 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 44; - per l'anno 2006, differito al 31 marzo 2006 dall'art. 1, comma 155, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e al 31 maggio 2006 dall'art. 1, comma 1, D.M. 27 marzo 2006; - per l'anno 2007, differito al 31 marzo 2007 dall'art. 1, comma 1, D.M. 30 novembre 2006 e al 30 aprile 2007 dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 marzo 2007; - per l'anno 2008, differito al 31 marzo 2008 dall'art. 1, D.M. 20 dicembre 2007 e al 31 maggio 2008 dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 marzo 2008; - per l'anno 2009, differito al 31 marzo 2009 dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2008, al 31 maggio 2009 dall'art. 1, comma 1, D.M. 26 marzo 2009 e, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, al 31 luglio 2009, dall'art. 1, D.M. 30 aprile 2009; - per l'anno 2010, differito al 30 aprile 2010 dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2009 e al 30 giugno 2010, dall'art. 1, O.P.C.M. 16 aprile 2010, n. 3866 per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, e dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 aprile 2010 per tutti gli enti locali; - per l'anno 2011, differito al 31 marzo 2011 dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2010, al 30 giugno 2011 dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 marzo 2011 e al 31 agosto 2011 dall'art. 1, comma 1, D.M. 30 giugno 2011 e, per il comune di L'Aquila, dall'art. 11, comma 1, O.P.C.M. 13 giugno 2011, n. 3945; - per l'anno 2012, differito al 31 marzo 2012 dall'art. 1, comma 1, D.M. 21 dicembre 2011, al 30 giugno 2012 dall'art. 29, comma 16-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, al 31 agosto 2012 dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 giugno 2012 e al 31 ottobre 2012 dall'art. 1, comma 1, D.M. 2 agosto 2012; - per l'anno 2013, differito al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228, al 30 settembre 2013, dallo stesso art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’art. 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, al 30 novembre 2013, dall'art. 8, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 e, al 16 dicembre 2013, per i comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2013, dall'art. unico, comma 1, D.M. 3 dicembre 2013; - per l'anno 2014, differito al 28 febbraio 2014 dall'art. unico, D.M. 19 dicembre 2013, al 30 aprile 2014 dall'art. unico, D.M. 13 febbraio 2014, al 31 luglio 2014, dall'art. unico, D.M. 29 aprile 2014 e dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e al 30 settembre 2014 dall'art. unico, D.M. 18 luglio 2014; - per l'anno 2015, differito al 31 marzo 2015 dall'art. unico, D.M. 24 dicembre 2014 , al 31 maggio 2015, dall’art. unico, D.M. 16 marzo 2015 al 30 luglio 2015, dall'art. unico, D.M. 13 maggio 2015 e al 30 settembre 2015, relativamente alle città metropolitane, alle province e agli enti locali della Regione Siciliana, dall'art. unico D.M. 30 luglio 2015; - per l’anno 2016, differito al 31 marzo 2016 dall’art. 2, comma 1, D.M. 28 ottobre 2015, per gli enti locali.