• Home
  • TU Enti Locali
  • Art. 155 tuel - Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali

Art. 179 tuel - Accertamento

L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo “Accensione prestiti” sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio. (2) 2. L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni: (3) a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo “Servizi per conto terzi e partite di giro”, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; (4) c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento; (5) d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa (6). 3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (7) 3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E’ vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. (8) (1) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. Testo unico degli enti locali (2) Comma così modificato dall’art. 74, comma 1, n. 25), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. (3) Alinea così modificato dall’art. 74, comma 1, n. 25), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. (4) (Lettera così modificata dall’art. 74, comma 1, n. 25), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. (5) Lettera inserita dall’art. 74, comma 1, n. 25), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. (6) Lettera così modificata dall’art. 74, comma 1, n. 25), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. (7) Comma così modificato dall’art. 74, comma 1, n. 25), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. (8) Comma aggiunto dall’art. 74, comma 1, n. 25), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.




Leggi altri articoli in: Testo Unico Enti Locali
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto