Art. 222 tuel - Anticipazioni di tesoreria.

1.Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. (2) (4) 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210. 2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali. (1) (1) Comma aggiunto dal art. 3, comma 1, lett. i-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. (2) L'art. 1, comma 4-ter, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, ha disposto che il limite dei tre dodicesimi di cui al presente comma è maggiorato dell’importo equivalente al credito dell’imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4 del predetto D.L. 93/2008, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato. Successivamente, il citato art. 1, D.L. n. 93/2008, è stato abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. (3) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. (4) Per l’incremento del limite massimo delle anticipazioni di tesoreria, di cui al presente comma, vedi: per l’anno 2013, e sino alla data del 31 dicembre 2013, l’art. 1, comma 9, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, l'art. 1, comma 2, D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, l'art. 12-bis, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e, successivamente, l’art. 1, comma 12, D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5; per l'anno 2014, e sino alla data del 31 dicembre 2016, l'art. 2, comma 3-bis, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dall'art. 1, comma 542, L. 23 dicembre 2014, n. 190 e l'art. 1, comma 738, L. 28 dicembre 2015, n. 208.




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