Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio. (2) 2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (2) 3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo (3) 4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi: a) i risconti passivi ed i ratei attivi; b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi; d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti; e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati; f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa) (3) 5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo. (3) 6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi: a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi; b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze; c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti; d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati; e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa (3) 7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti: a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%; b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%; c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%; d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%; e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%; f) altri beni al 20%. (3) 8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo. 9. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio. (3) 10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160 (3) (1) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. (2) Comma così sostituito dall’art. 74, comma 1, n. 56), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. (3) Comma abrogato dall’art. 74, comma 1, n. 56), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.