Art. 242 tuel - Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli

Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. (1) 2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente. (2) 3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane. (1) Comma così sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. p), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. (2) Comma modificato dall'art. 1, co. 714, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successivamente, così sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. p), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. (3) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.




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