I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, (1) che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuiTesto unico degli enti locali ta per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86. (2) (1) Le parole: “Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2” sono state così sostituite dalle parole da: “I sindaci, i presidenti delle province…” fino a: 2… delle giunte di comuni e province” dall’art. 2, co. 24, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244. (2) Periodo è stato aggiunto dall’art. 2, co. 24, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244. (3) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.