Art. 11 TUIR - Determinazione dell'imposta

L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta. 2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta. (3) 3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis nonchè in altre disposizioni di legge. (4) 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. (1) Per l'applicazione delle aliquote di cui al presente articolo ai fini della fruizione di un credito d'imposta, vedi l'art. 1, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. (2) Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio successivamente al 1° gennaio 2004 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007. (3) Comma inserito dall'art. 1, comma 13, L. 24 dicembre 2007, n. 244. A norma del comma 14 del predetto art. 1, L. 244/2007, tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. (4) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 4, D.L. 201/2011.




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