La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo. 2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllanti ed a condizione: (4) a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante (5). (2) 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120. La controllata designata non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata. Agli effetti del presente comma: a) la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o enti controllanti; b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente; c) l'efficacia dell'opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti; d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati; e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo. (6) 2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'articolo 120 . (6) 3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124. (3) (1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio successivamente al 1° gennaio 2004. (2) Comma modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. Tale modifica ha effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. (3) Comma modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, a decorrere dal 2 dicembre 2005. (4) Alinea così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; ai sensi del comma 3 del suddetto art. 6 tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 147/2015. (5) Lettera così modificata dall’ art. 6, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; ai sensi del comma 3 del suddetto art. 6 tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 147/2015. (6) Comma inserito dall’ art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; ai sensi del comma 3 del suddetto art. 6 tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 147/2015.