Art. 13 TUIR - Altre detrazioni
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c bis), d), h bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro (1), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro (2);
c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro (2).
1 bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c bis), d), h bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro (3);
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro (3) ma non a 26.600 euro (4). Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro (4), diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro (5) (6) (9).
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro (9).
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro (8).
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.880 euro (9), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (10). L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro (11);
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro (8).
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, (12) 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
5 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno (13).
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
6 bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3 bis (14).
(1) Le parole: «1.840 euro» sono state così sostituite dalle seguenti: «1.880 euro» dall'art. 1, comma 127, lett. a), della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
(2) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 127, lett. b), della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
(3) Le parole: «24.000 euro» sono state così sostituite dalle seguenti: «24.600 euro» dall'art. 1, comma 132, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(4) Le parole: «26.000 euro» sono state così sostituite dalle seguenti: «26.600 euro» dall'art. 1, comma 132, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(5) Comma da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 12, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
(6) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 2 aprile 2020, n. 21, dal 1° luglio 2020.
(7) Comma abrogato dall'art. 1, comma 127, lett. c), della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
(8) Commi sostituiti dall'attuale comma 3 dall'art. 1, comma 210, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.
(9) Le parole: «1.783 euro» sono state così sostituite dalle parole: «1.880 euro» dall'art. 1, comma 290, lett. b), n. 1), della L. 28 dicembre 2015, n. 208.
(10) Le parole: «7.750 euro» sono state così sostituite dalle parole: «8.000 euro» dall'art. 1, comma 290, lett. b), n. 1), della L. 28 dicembre 2015, n. 208.
(11) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 290, lett. b), n. 2), della L. 28 dicembre 2015, n. 208.
(12) Le parole: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,» sono state inserite dall'art. 1, comma 11, lett. a), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
(13) Comma inserito dall'art. 1, comma 11, lett. b), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
(14) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 15, lett. b), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Testi per l'approfondimento
Detrazione e soggettività passiva nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, Autori: Giorgi Massimiliano, CEDAM, 2005
eBook - Le detrazioni fiscali per la casa 2012 (36% e 55%), Setti Stefano, IPSOA, 2012
Agevolazioni per gli immobili, AA.VV., il Fisco, 2014
TUIR 2020, AA.VV, Wolters Kluwer, 2020
Fringe benefits e rimborsi spese, Gabelli Massimo, Dan Gianluca, IPSOA, 2013
IVA, & Associati P. Centore, PC&A Studio, Wolters Kluwer, 2020
IVA in pratica, Rizzardi Raffaele, Wolters Kluwer, 2020
Fisco, AA.VV, Wolters Kluwer, 2020
Manuale di contabilità fiscale. La gestione d'impresa nei suoi aspetti civilistici, fiscali e contabili, Dei Bruno, Sorignani Pier Roberto, IPSOA, 2013