Art. 24 TUIR - Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti

Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3. 2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g ), h ), i ) e l) del comma 1 dell'articolo 10. 3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonchè quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell'articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.(1) 3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (2) (1) Comma così da ultimo modificato dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. (2) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 30 ottobre 2014, n. 161; tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 7, L. 161/2014.




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