L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. (1) 2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo. 3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto (2); d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonchè, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge. d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. (3). (1) Comma modificato dall'art. 1, comma 349, lett. a), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sostituito dall'art. 36, comma 22, lett. a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 6, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007. (2) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000. (3) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 336, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.