Art. 59 TUIR - Dividendi

Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonchè quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente. 2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare (1). (1) Comma abrogato dall'art. 3 comma 2, lett. b), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. Le modifiche del presente comma hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. (2) L' art. 1, comma 38, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 1, comma 64, L. 28 dicembre 2015, n. 208 hanno previsto che sia rideterminata la percentuale di cui al presente articolo. Per la rideterminazione della percentuale di concorso al reddito complessivo, vedi il D.M. 2 aprile 2008.




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