Art. 78 TUIR - Detrazione d'imposta per oneri

Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter). (2) 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).(1) (1) Comma aggiunto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228. (2) Comma così modificato dall'art. 7, comma 4, L. 6 luglio 2012, n. 96, a decorrere dal 2013 e, successivamente, dall'art. 14, comma 5, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2014.




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