Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’ articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta. 2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile. (4) 3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’ articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’ articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell’ articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni. (3) 5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare . Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti. (2) 6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’ articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell’articolo 110 del presente testo unico e dall’ articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative. (5) 7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale. 8. Ai soli effetti dell’applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2. (6) (1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio successivamente al 1° gennaio 2004 e, successivamente, dall'art. 1, comma 33, lett. i), L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per la decorrenza di quest'ultima disposizione, vedi il comma 34 del predetto art. 1, L. 244/2007. (2) Comma inserito dall'art. 82, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; per l'applicazione della presente disposizione vedi il comma 2 del medesimo art. 82. D.L. 112/2008. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, comma 67, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’ art. 1, comma 69 della medesima Legge n. 208/2015. (3) Comma così modificato dall'art. 88, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. A norma del comma 2 del predetto art. 88, D.L. 1/2012, tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 24 gennaio 2012. (4) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; ai sensi del comma 5 del suddetto art. 4 tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 147/2015. (5) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; ai sensi del comma 5 del suddetto art. 4 tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 147/2015. (6) Comma abrogato dall’ art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; ai sensi del comma 5 del suddetto art. 4 tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 147/2015.