• Home
  • TU Sicurezza Lav.
  • Art. 10 TU Sicurezza Lavoro - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 159 TU Sicurezza Lavoro - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 (2) a 7.014,40 (2) euro per la violazione dell’ articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.192 (2) a 8.768 (2) euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’ allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.192 (2) a 4.384 (2) euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’ allegato XV. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 (2) a 7.014,40 (2) euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096 (2) a 5.260,80 (2) euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154; c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 548 (2) a 2.192 (2) euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 (2) a 1.972,80 (2) euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3. 3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’ allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. (1) Articolo così sostituito dall'art. 88, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (2) Il presente importo è stato così rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell’ art. 306, comma 4-bis del presente provvedimento, come sostituito dall’ art. 9, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. La rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla Nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059 e dalla Circ. 29 agosto 2013, n. 35/2013.




x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto