Art. 17 TU Sicurezza Lavoro - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.




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