Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 (2) fino a 7.014,40 (2) euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3 e 176, commi 1, 3, 5; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822 (2) a 4.384 (2) euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’ allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. (1) Articolo così sostituito dall'art. 95, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (2) Il presente importo è stato così rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell’ art. 306, comma 4-bis del presente provvedimento, come sostituito dall’ art. 9, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. La rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla Nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059 e dalla Circ. 29 agosto 2013, n. 35/2013.