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Art. 297 TU Sicurezza Lavoro - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 (2) a 7.014,40 (2) euro per la violazione dell’ articolo 290. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 (2) a 7.014,40 (2) euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296. (1) Articolo così sostituito dall'art. 141, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (2) Il presente importo è stato così rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell’ art. 306, comma 4-bis del presente provvedimento, come sostituito dall’ art. 9, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. La rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla Nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059 e dalla Circ. 29 agosto 2013, n. 35/2013.