Art. 58 TU Sicurezza Lavoro - Sanzioni per il medico competente

Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 (2) a euro 876,80 (2) per la violazione dell’ articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo; b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 328,80 (2) a 1.315,20 (2) euro per la violazione dell’ articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g); c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 438,40 (2) a 1.753,60 (2) euro per la violazione dell’ articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l); d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 (2) a 2.192 (2) euro per la violazione dell’ articolo 25, comma 1, lettere h) e i); e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 (2) a 4.384 (2) euro per la violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis. (1) Articolo così sostituito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (2) Il presente importo è stato così rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell’ art. 306, comma 4-bis del presente provvedimento, come sostituito dall’ art. 9, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. La rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla Nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059 e dalla Circ. 29 agosto 2013, n. 35/2013.




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