Art. 68 TU Sicurezza Lavoro - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 (2) a 7.014,40 (2) euro per la violazione dell’ articolo 66; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096 (2) a 5.260,80 (2) euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 (2) a 1.972,80 (2) euro per la violazione dell’ articolo 67, commi 1 e 2. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’ allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. (1) Articolo così sostituito dall'art. 41, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (2) Il presente importo è stato così rivalutato, a decorrere dal 1° luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell’ art. 306, comma 4-bis del presente provvedimento, come sostituito dall’ art. 9, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. La rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla Nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059 e dalla Circ. 29 agosto 2013, n. 35/2013.




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