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  • Art. 29 TU Sicurezza Lavoro - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 7 TU Sicurezza Lavoro - Comitati regionali di coordinamento

Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonchè uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.




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