Art. 93 TU Sicurezza Lavoro - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. (1) 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e). (2) (1) Comma così modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (2) Comma così modificato dall'art. 62, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.




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