Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze. 2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti. 3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1). Articolo abrogato dall’ art. 2268, comma 1, n. 874), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’ art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.