Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.(1) 2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga. (1) 3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali. (1) 4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. (1) 5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in euro 2.065.827,60 (lire 4 miliardi) in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in euro 516.456,90 (lire un miliardo) per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1). (1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 6-quinquiesdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.