Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui all'art. 131 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti. (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-ter).