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Art. 18 TU stupefacenti - Comunicazione dei decreti di autorizzazione

I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. 2.  Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16).




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