Art. 30 TU stupefacenti - Eccedenze di produzione

Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. 2.  Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo. 3.  Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a euro 10.329 (lire venti milioni). (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1).    




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