Art. 39 TU stupefacenti - Buoni acquisto

Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione. 2.  Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita. 3.  Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione. 4.  La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia. Articolo abrogato dall’ art. 1, comma 9-bis, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 39). 




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