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Art. 44 TU stupefacenti - Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente. 2.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 1.032 (lire due milioni). (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44).   




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