E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 1.032 (lire due milioni). (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44).