Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro. 2. La domanda deve essere in ogni caso corredata: a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione; b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza. 3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane. 4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 maggio 2015. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58).