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Art. 68 TU stupefacenti - Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico Trasmissione di dati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da euro 1.549 (lire tre milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni). 1-bis.  Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500. (1) (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1). (1) Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lett. r), L. 15 marzo 2010, n. 38.




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