Art. 7 TU stupefacenti - Obbligo di esibizione di documenti

Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5).




Leggi altri articoli in: Testo Unico degli Stupefacenti
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto